Si riporta il testo dell'Ordinanza Balneare 2004 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara (Ordinanza n° 17 /2004 in data 5 maggio 2004): Disciplina delle Aattività Balneari nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara. Le ordinanze balneari dei tratti di costa controllati da altre Capitanerie di Porto saranno diversi, per cui si invita a prenderne visione nello specifico, ma generalmente seguono tutte il solito modello.
Art.1.
Disposizioni Generali.
1. Nel periodo di funzionamento
per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono
essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le
modalità indicate nelle norme che seguono.
Se
una struttura balneare intende operare prima della data di inizio
della stagione balneare stabilita dal Comune territorialmente
competente ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio
di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e
prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà
aperto soltanto per elioterapia e dovrà issare una bandiera
rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti
(eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
2. Nelle spiagge libere, i
Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento,
devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di
Marina di Carrara e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle
relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti
(eventualmente redatta in più lingue) con la seguente
dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
3. La sorveglianza alla
balneazione all’interno degli specchi acquei prospicienti le
aree demaniali marittime assentite in concessione ad uso colonie
marine è effettuata come di seguito specificato:
3.1 colonie marine che
nell’orario di balneazione (9.00-19.00) mantengono
permanentemente il posizionamento di attrezzature balneari
(ombrelloni,sdraio,lettini,etc.) secondo le modalità contenute
nell’art.4;
3.2
colonie marine che nell’orario di balneazione (09.00-19.00) non
mantengono permanentemente il posizionamento di attrezzature
balneari (ombrelloni,sdraio,lettini,etc.) :
a) durante la presenza
sull’arenile dei fruitori della colonia: secondo le
modalità contenute nel successivo art.4;
b)
durante l'assenza sull’arenile dei
fruitori della colonia: dovranno essere esposti in posizione ben
visibile:
un
cartello plurilingue recante la seguente dicitura
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO”;
una
BANDIERA ROSSA indicante lo stato di
pericolo.
4. E’ fatto obbligo agli
assistenti bagnanti che prestano servizio presso ogni struttura
dotata di un servizio di sorveglianza a mare (stabilimenti balneari,
spiaggia libera custodita, colonia marina etc.) di segnalare tutti
gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili sia in
acqua, secondo le modalità previste nell’allegata
'scheda di segnalazione'.
Art.2.
Zone di mare riservate ai bagnanti.
1. La zona di mare per una
distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge è
prioritariamente destinata alla balneazione.
1.1. Il limite di tale zona deve
essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il
posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente
ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno
dall’altro, parallelamente alla linea di costa. I concessionari
o gestori devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei
gavitelli, provvedendo in tal caso al loro riposizionamento. In caso
di concessioni confinanti i gavitelli devono costituire una linea con
andamento continuo.
1.2. Se
i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di
segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti
un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti
(eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE
ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
1.3. I
concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite
entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel
nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità,
così come indicato nel Dp. n° 82/022468/I in data
03.04.2002 citato in premessa) deve essere segnalato mediante
l’apposizione di idonea cartellonistica plurilingue. Qualora i
comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre
sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti
con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE
(METRI - 1,60) NON SEGNALATO” che dovrà essere
riportata in più lingue.
2. Nelle predette zone di mare,
nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E’
VIETATO:
2.1 il transito di qualsiasi
unità navale, wind-surf e kite surf compresi, ad
eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe,
pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da
tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti
delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono
essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi
devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente
leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non
appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela
nell’avvicinarsi alla costa. I bagnati dovranno tenersi ad
almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di
campionamento.
2.2 l’ormeggio o
l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi
regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale
marittima;
2.3 l’evoluzione/l’uso
dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) ad una distanza inferiore
a 100 metri dalla costa e comunque in presenza di bagnanti. E’
altresì vietato l’atterraggio dei surf nei tratti di
arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i
concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di
separare le aree destinate all’atterraggio dei surf da quelle
destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è
consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di
atterraggio;
3. Chiunque
compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di
mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la
propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con
banda trasversale bianca) issati su unità navali.
Art.3.
Zone di mare vietate alla balneazione.
1. E’ VIETATA la
balneazione:
- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle
imboccature e dalle strutture portuali;
- fuori dai porti in prossimità
di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle
di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- all’interno dei corridoi
di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da
apposite ordinanze.
- nei canali e nei corsi d'acqua
che sfociano in mare;
- nello specchio acqueo che si
estende per 340 metri verso sud-est dalla foce del torrente Lavello,
ivi compresa la foce dello stesso per la presenza di relitti
subacquei;
- nello specchio acqueo
antistante la spiaggia libera a ponente del Bagno Fausto di Marina di
Massa località Partaccia (e antistante il campo boe in
concessione al Rimessaggio Marchini) per la presenza di unità
in movimento;
- nello specchio acqueo
sottostante il pontile di Marina di Massa e per un raggio di 5 metri
dallo stesso.
2. Nelle spiagge e nello
specchio acqueo antistante le aree demaniali ubicate nel Comune di
Massa occupate dall'Associazione Nautica Ronchi, dalla Colonia Villa
Maria Freschi, dal Bagno Monia e tra il Bagno Bemi ed il Bagno Roma,
è pericolosa la balneazione ed in particolare
l'effettuazione di tuffi da terra e da mare per la presenza di setti
sommersi perpendicolari alla costa realizzati in via sperimentale
dalla Regione Toscana a fini antierosivi con sacchi di propilene
riempiti con materiali inerti ed aventi le dimensioni rispettivamente
di larghezza massima 5 metri e lunghezza 120 metri, larghezza massima
5 metri e lunghezza 200 metri, larghezza massima 5 e lunghezza 200
metri, larghezza massima 5 e lunghezza 200 metri. Il Comune di Massa
deve indicare il suddetto pericolo mediante idonea cartellonistica.
Art.4.
Disciplina particolare delle aree in concessione per strutture
balneari.
1. L’orario di
balneazione è dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
2. Durante l’orario
d’apertura, che, ai fini dell’attività di
balneazione si intende dalle ore 09,00 alle ore 19,00, i
concessionari o gestori di strutture balneari devono organizzare e
gestire il servizio di soccorso e assistenza bagnanti, con le
modalità di seguito indicate. Ove tale servizio non risulti
assicurato - ferme restando le responsabilità penali emergenti
- si procederà a comunicazione alle autorità di
Pubblica Sicurezza, per la adozione dei provvedimenti di competenza.
Durante
l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere
assicurato da assistenti muniti dei seguenti brevetti in corso di
validità: 1) brevetto di 'Assistente Bagnanti'
rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento -
contraddistinto dalla sigla 'M.I.P.'; 2) brevetto di
'Bagnino per Salvataggio' rilasciato dalla Società
di Salvamento di Genova. Se il fronte della concessione non supera
gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora
l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore
assistente ogni 80 metri di arenile e frazione. E’ consentito,
previa autorizzazione della Capitaneria di Porto, che più
titolari di concessioni possano assicurare il servizio di salvataggio
anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano
organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio
in punti ben determinati della costa, fermo restando l’obbligo
per ogni concessionario di mantenere sempre disponibili all’uso
i propri mezzi di salvataggio. Per una migliore funzionalità
del servizio di salvataggio l’Autorità Marittima potrà
disporre modifiche alla ubicazione delle postazioni di salvataggio o
prevedere più assistenti bagnanti per ogni postazione. Gli
stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo
devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e
salvataggio.
Deve
essere previsto, inoltre, n°1 bagnino di salvataggio per ogni
piscina.
Nel periodo di tempo compreso
tra le ore 13.30 e 15.30 è consentito che la
sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché
per ogni singolo stabilimento, con l’impiego di almeno 1
assistente ogni 80 metri di arenile. I settori così
sorvegliati nonché i turni di servizio devono essere
dettagliatamente indicati in 'Piani di Sorveglianza'
approvati dall'Autorità Marittima. Di tale situazione dovrà
essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera
gialla issata.
In caso di totale assenza di
sorveglianza (prima delle ore 9.00 e dopo le ore 19.00) devono essere
issate contemporaneamente le bandiere rossa e gialla.
3. L'assistente bagnanti deve:
- indossare una maglietta con la
scritta “SALVATAGGIO”;
- essere dotato di fischietto;
- essere impiegato per il
servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque
destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa
sostituzione con altro operatore abilitato;
- stazionare, salvo casi di
assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo
comma 4, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio;
4. Presso ogni postazione di
salvataggio - da ubicare in una posizione che consenta la più
ampia visuale possibile - devono essere permanentemente disponibili:
- un binocolo;
- un'unità
idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta
'SALVATAGGIO' o 'S.O.S.',
dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non
deve, in alcun caso, essere destinata ad altri usi.
5. In prossimità della
battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola
galleggiante lunga almeno 25 metri. In alternativa possono essere
utilizzati due salvagenti del tipo “bay-watch.
6. Quando lo stato del mare è
pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio
per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura
dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben
visibile, una bandiera rossa il cui significato deve
intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.
7. Ogni concessionario deve
dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- tre bombole individuali di
ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o una bombola di
ossigeno da cinque litri munita di riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione
bocca a bocca;
- un pallone “ambu”
o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti
autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto
soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte
dalla normativa vigente.
8. Oltre a quanto previsto nel
presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un
apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che
deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere
tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al
precedente comma 7 del presente articolo.
9. I concessionari o gestori di
strutture balneari inoltre devono:
- esporre un tabellone, con
scritta plurilingue, conforme al modello allegato riportante il
quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti
dalla presente Ordinanza;
- segnalare con idonee ed
apposite boe di colore rosso le zone a mare potenzialmente pericolose
per i bagnanti (es.buche sommerse, scalini, canali creati da correnti
marine ecc.);
- dotarsi di collegamento
telefonico.
Art.5.
Disciplina della pesca.
1. Esercizio della Pesca
1.1. L’esercizio di
qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea
regolamentata al punto 1.2. E’ VIETATO nelle fasce di
mare di metri 300 dalle spiagge, nel periodo compreso tra le
ore 08:30 e le 19:30.
Da moletti e scogliere (naturali
o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti, è
consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.
1.2. La pesca subacquea è
regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131
del Regolamento della Pesca, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare, E’ SEMPRE
VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del
Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri
500 dalla riva.
1.3. E’
VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma
subacquea carica.
1.4. Chiunque eserciti attività
subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei
modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.
Art.6. Disciplina dello sci
nautico, del paracadutismo ascensionale, e del rimorchio di
galleggianti comunemente denominati 'banana boat'.
1. La disciplina dello sci
nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come
modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero
della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile,
anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio
galleggianti comunemente denominati 'banana boat'.
La materia è altresì disciplinata dalle ordinanze n°
15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa.
Art.7.
Noleggio dei natanti da diporto
2. Il noleggio di natanti da
diporto è disciplinato dalle ordinanze n° 15 e n° 16
entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa
Art.8.
Corridoi di lancio.
1. Aree in concessione per
l’esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.
1.1. I concessionari devono
delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di
realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e
la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela
con motore ausiliario e tavole a vela.
Nel
caso di presenza di foci di fiumi o torrenti in cui vi sia transito
di natanti per presenza di approdi, i concessionari interessati
devono delimitare verso il mare gli specchi acquei antistanti lo
sbocco dei corsi d'acqua, realizzando un corridoio di lancio in
corrispondenza delle sponde Nord e Sud della foce.
1.2. I predetti corridoi devono
avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a
metri 10;
- profondità equivalente
alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione
costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola
tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20
metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- individuazione delle
imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui
gavitelli esterni di delimitazione;
- nei pressi della battigia deve
essere posizionato un apposito cartello, recante la dicitura
“CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE ”.
1.3. Nel caso di corridoi da
utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone
(kitesurf) si richiamano le indicazioni contenute nell’ordinanza
n° 16 in data 3 maggio 2004 citata in premessa.
2. l'installazione di eventuali
corridoi di lancio/atterraggio antistanti arenili sia in concessione
che liberi sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale
competente nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza sopra
indicate.
3. Norme di comportamento.
3.1 Le unità a vela, ivi
compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi
con la massima prudenza.
3.2 Le unità a motore
devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità
non superiore a 3 nodi.
3.3 Le unità navali a
motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a
remi ovvero con la vela abbassata - devono raggiungere le spiagge
utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
3.4 E’ fatto comunque
divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di
lancio.
Art.9.
Disciplina della navigazione dei
jet-sky (scooter d’acqua) e natanti similari.
1. La disciplina della
navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua e natanti similari) è
disciplinata dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3
maggio 2004, citate in premessa.
Art.10.
Prescrizioni particolari
1.
Nell’ambito del Circondario Marittimo è vietato:
- sorvolare le spiagge e gli
adiacenti specchi acquei fino a 300 metri da riva con qualsiasi tipo
di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota
inferiore a 300 metri ( 1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di
soccorso e di polizia.
- decollare e atterrare/ammarare
sulle spiagge e nella fascia di mare fino a 300 metri dalla costa con
aeromobili, deltaplani, parapendii e ultraleggeri.
2. Nelle aree escluse dal
conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M.
21 dicembre 1995 , è fatto rinvio, per gli aspetti relativi
all’uso degli arenili, alle Ordinanze balneari emanate dalle
Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette
aree.
Art.10.
Disposizioni finali.
1. La presente Ordinanza deve
essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in
luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione
balneare.
2. Gli
Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce
ed abroga quella n° 19/2003 emanata da questo Ufficio
Circondariale Marittimo in data 07.05.2003.
3. Chiunque non osserva le norme
stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca diverso e/o più grave illecito, è punito, a
seconda delle infrazioni, ai sensi dell’art. 650 del codice
penale e degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della
Navigazione, dell’articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971, n°
50 e successive modificazioni, della Legge 14 luglio 1965 n.963 e
successive modificazioni.
La
presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici
Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni
rivieraschi.
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